p.p.c., riduzione dei termini di rivendita


 

Not. Lucio De Palma

ldepalma@notariato.it

24.10.2001

 

Ritenevo che il divieto di rivendita non riguardasse tutti gli immobili acquistati con le agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, ma solo quelli per i quali fosse stato concesso un mutuo agevolato ai sensi della legge 590/1966, art. 1, e mi spiego.

 

L'art. 28, L. 590/1966, recitava:à "Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni.

La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

Poichè i benefici della presente legge erano  quelli dell'articolo 1 (mutui agevolati), dell'art. 2 (prestiti a tasso agevolato che riguardavano però macchinari ed altri beni mobili) e dell'art. 12 (finanziamenti ad enti di sviluppo che acquistassero terreni da rivendere a contadini) e poichè i benefici fiscali della p.p.c. erano solo estesi "agli acquirenti di fondi rustici a termini del precedente titolo I (art. 25)" (e quindi agli acquisti che avessero goduto della agevolazione creditizia), à se ne doveva dedurre che fossero soggetti alla decadenza/nullità di cui all'art. 28, c. 2, solo gli atti di acquisto che avessero goduto di quelle specifiche provvidenze creditizie sopra indicate e che avessero goduto anche delle agevolazioni fiscali p.p.c., ma non anche gli atti di acquisto agevolati solo fiscalmente.

 

Per questi ultimi la norma a regime diventava il primo comma dell'articolo 28, che parlava di decadenza (e certamente non la nullità) dai benefici della vigente legislazione in materia di formazione e arrotondamento di proprietà coltivatrice portata da cinque a dieci anni.

 

Questa interpretazione consentiva, nella mia interpretazione, di ridurre il campo di rischio nullità (cfr. Cass. 92) ai soli atti che avessero per presupposto un mutuo o una vendita da parte degli enti di sviluppo.

 

La nuova normativa (art.11, D.Lgs 228/2001) dispone che à "il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di p.p.c. è ridotto da dieci a cinque anni".

 

Tale norma ben può essere autonoma in quanto va ad abrogare e sostituire la precedente (art. 28, c.1, L. 590/1966) continuando a parlare di decadenza.

 

Il secondo comma poi dispone che à "la estinzione anticipata del mutuo e la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi  cinque anni dall'acquisto".

 

Il fatto che il legislatore non abbia espressamente operato abrogando e sostituendo, fa nascere il dubbio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 28 sia implicita, ma che la nuova norma si riferisca a tutti gli acquisti di cui al primo comma (dell'art. 11, D.Lgs. 228/2001) e, quindi, a tutti gli acquisti con i benefici anche solo fiscali per la p.p.c.

 

 


 

Not. Giampiero Petteruti

gpetteruti@notariato.it

25.10.2001

 

La L.590/1965, oltre che prevedere agevolazioni creditizie, prorogava anche le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della p.p.c. sino al 30.06.1983.

 

Quindi, l'art. 28, c. 2, non si rivelava univocamente rivolto agli acquisti con benefici creditizi.